Il diritto di visita al minore ristretto rispetto alla tutela della sua salute
Qualche giorno fa un Giudice del Tribunale di Bari con ordinanza, emessa all’esito dell’ istanza depositata da una madre di un minore, ha sospeso il diritto di visita di un padre nei confronti del figlio minore. Subito dopo il deposito della suddetta ordinanza, viene da pensare resa nota dalle parti interessate nel suddetto processo, molti giornali, anche nel settore giuridico, hanno pubblicato articoli con titoli tipo : “Coronavirus, il Tribunale sospende le visite tra il padre separato e i figli: “Madre agevoli videochiamate”.
Nei giorni successivi io, come molti dei miei Colleghi che trattano prevalentemente la materia del diritto di famiglia sia in sede civile che penale, sono stata tempestata di telefonate da parte di padri in ansia di perdere il diritto di visita al minore. L’ansia espressa dai papà si basa sulla paura di non vedere i figli anche solo perchè domiciliati lontano dal domicilio della madre, ma nella stessà città tipo Roma. La lettura di questi articoli ha creato in molti una reazione di aumento del loro stato di stress ed ansia, stato già molto alto per la maggior parte dei genitori che in questi giorni sono chiamati a gestire con buon senso il diritto di visita dei figli minori.
Il caso sopra citato riguarda il provvedimento di un Giudice del Tribunale di Bari che si è espresso nell’ambito di una causa di separazione in corso tra due genitori residenti in comuni diversi della provincia di Bari, ritenendo “prevalente” il “diritto alla salute dei minori. Con questo provvedimento “provvisorio e urgente”, il presidente della prima sezione civile, ha così accolto la richiesta della madre di “sospensione degli incontri” per il rischio di contagio da coronavirus legato allo spostamento dei bambini da un comune all’altro.
Si legge nell’ordinanza, “vengono in considerazione due fondamentali diritti, entrambi di rango costituzionale, e si pone quindi il problema della compatibilità tra la tutela delle relazioni familiari” e “la tutela del diritto alla salute dei minori”. “Ad avviso del Tribunale – afferma il Giudice – , in questo peculiare momento storico, deve ritenersi assolutamente prevalente il secondo”. Ed ancora viene riportato nella motivazione dell’ordinanza : “Il diritto paterno ad incontrare i figli, in presenza della pericolosissima espansione della epidemia in corso, che non accenna ancora a ridurre la sua aggressività tanto da essere stata qualificata dell’Oms pandemia, – spiega – deve considerarsi quindi recessivo rispetto al primario interesse dei minori a non esporsi al rischio di contagio, nel quale potrebbero poi essere veicolo essi stessi, e ciò sia in ossequio al divieto normativo” di spostamento tra comuni, “sia in forza dell’assoluta preminenza del diritto alla salute dei minori, che può essere compromesso dai contatti con il genitore, il quale sta continuando a lavorare in un call center e ha quindi frequentazioni con un numero indeterminato di persone, così rendendosi egli stessi possibile veicolo di infezione per i piccoli”.
Il Giudice, al fine di evitare forse una lesione del rapporto padre-figlio, ha invitato la madre “di favorire i contatti audio-video anche plurigiornalieri tra il padre e i suoi figli attraverso l’utilizzo di tutti gli strumenti tecnologici disponibili”.
La stessa questione, che dicevo, mi è stata posta più volte a partire dall’inizio di marzo u.s. Il mio parere in merito è quello che ogni caso deve essere valutato singorlamente tenendo presente che, ed in questo concordo con il Giudice del Tribunale di Bari, nel bilanciamento degli interessi da tutelare in questa fase, la tutela del diritto alla salute del minore deve prevalere sul diritto di visita del gentiore non collocatario. Detto questo, però, devono essere considerate le circostanze tipiche di ogni situazione prendendo, ad esempio, alcuni punti come metro di valutazione:
1. età del minore ed il suo stato di salute;
2. tipologia di attività lavorativa dei genitori ( se in questo periodo a causa del loro lavoro sono soggetti maggiormente a rischio contagio);
3. età e stato di salute degli altri conviventi nel medesimo dimicilio del genitore;
4. distanza tra i domicili dei due genitori;
5. situazione ambientale relativa al territorio in cui sono domiciliate tutte le parti interessate ( è chiaro che la situazione è molto diversa tra un Comune ed un altro del nostro Paese, in questa fase di emergenza sanitaria);
6. se vi sono già dei provvedimenti omologati dal Tribunale che hanno disciplinato il diritto di visita del gentiore non collocatario.
Voglio precisare che, come nel caso citato del Tribunale di Bari, qualora non vi sia accordo tra i genitori sulla modliatà di gestione del diritto di vista in questo periodo, nell’interesse primario del minore, il diritto di visita, sia che sia stato disciplinato da un Tribunale od anche se ancora non abbia trovato una disciplina omologata, non è certo rimesso alla libera ed unilaterale valutazione del genitore collocatario ma, lo stesso, dovrà essere rimessa alla valutazione del Tribunale competente territorialmente. Preciso in merito che tale argomento non rientra nei casi di sospensione dei processi ad oggi prevista sino alla giornata del 11 maggio 2020.
Quello che mi sento di consigliare a tutti i genitori di figli minori che non abbiano il collocamento prevalente degli stessi, di fatto prevalmente papà, di contattare l’avvocato di fiducia competente in materia che sicuramente saprà darvi un adeguato parere valutando le circostanze del caso. Infine, consiglio, come ho fatto qualche giorno fa intervistata sul caso, di applicare quello che può essere considerato come un comportamento del buon padre di famiglia, tutelando per questo i propri figli in primis come si sarebbe fatto in ogni altra situazione di conflitto tra tutela del bene primario del figlio e tutela del bene primario del genitore di poter accudire e seguire il proprio figlio sotto ogni aspetto di vita e di crescita.
Buona vita a tutte le famiglie
SLB- Studio legale Bruno
avvocato Maria Rosaria Bruno
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