Congedo parentale e aiuti alle famiglie – Di Maria Rosaria Bruno

Decreto “Cura Italia”, pubblicato in G.U n.70 del 17-03-2020 ed entrato in vigore dalla
medesima data.

Strumenti di sostegno alle famiglie

L’emergenza creatasi con il Coronavirus ha chiamato tutti gli organi preposti alla tutela
dell’individuo sul territorio italiano a creare (ed od ad integrare) nuovi strumenti a sostegno
dei cittadini in ogni ambito in cui la suddetta emergenza produce i suoi effetti lesivi.
I suddetti effetti lesivi si stanno manifestando, a diverso titolo appunto, sulla vita delle
famiglie italiane. La chiusura della maggior parte delle attività lavorative, la chiusura delle
scuole, di ogni attività legata al quotidiano dei figli , i genitori che sono costretti a lavorare
in smart working od a prendere congedi e ferie anticipate, sono tutti effetti che hanno
modificato le esigenze delle famiglie italiane.
Ecco perché il Governo ha risposto a tali esigenze con misure urgenti di aiuti alle famiglie,
imprese e privati, allo scopo di fornire supporto sociale per tutta la durata dell’Emergenza
Coronavirus.
Tra le tante misure introdotte nel Decreto Cura Italia, ve ne sono alcune che rispondono
alle esigenze di alcune famiglie attraverso un piano di aiuti straordinario, che consiste in
un sostegno speciale per genitori lavoratori: in primis, il congedo parentale speciale e
voucher baby sitter.
Vediamo in sintesi alcune parti del piano straordinario previsto dal decreto:

1. Congedo parentale straordinario
E’ una misura in virtù della quale è diposto un periodo di assenza da lavoro di 15 giorni
per tutti i dipendenti pubblici e privati, con figli fino a 12 anni di età, per tutti i lavoratori
pubblici e privati, compresi quelli iscritti alla Gestione separata Inps. In tali casi viene
riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione, e questi periodi straordinari di
assenza da lavoro sono coperti da contribuzione figurativa.
Chi ha figli tra i 12 e i 16 anni invece potrà usufruire del congedo straordinario di 15
giorni senza contribuzione e senza retribuzione.
Questa straordinaria misura si aggiunge al cd Congedo Parentale già presente nella
nostra normativa che dà la possibilità ai genitori di beneficiare di un periodo di congedo
per stare a casa con i figli per un arco di assenza dal lavoro fino a 6 mesi (in aggiunta alla
maternità obbligatoria) alla nascita del figlio o della figlia. Chi beneficia di questo periodo di
astensione facoltativa, fino a 6 mesi percepirà uno stipendio pari 30% della retribuzione
normale. Con il decreto Cura Italia, invece, viene stabilito che in tale periodo di congedo
la retribuzione è pari al 50 per cento del normale trattamento percepito.

2. Coronavirus: voucher baby sitter
In alternativa al congedo parentale, il lavoratore potrà optare per la fruizione di un voucher
baby sitter di importo pari a 600 euro complessivi valido, per l’assistenza e la sorveglianza

dei figli di età inferiore ai 12 anni, per la durata di chiusura dei servizi educativi
dell’infanzia e delle scuole.
Per il personale sanitario invece il voucher baby sitter avrà un importo rafforzato, fino a
1.000 euro.Per la richiesta del bonus, il lavoratore dovrà presentare domanda tramite i
canali telematici dell’Inps che fornirà le dovute istruzioni in un successivo provvedimento.
Dalle dichiarazioni ufficiali, per fruire del voucher occorrerà procedere all’assunzione
regolare della baby sitter.

Chi può accedere al beneficio:
 lavoratrici dipendenti pubbliche e privati
 lavoratrici iscritte alla gestione separata INPS
 libere professioniste non iscritte ad altra forma prevideniziale obbligatoria o
pensionate
 lavoratrici autonome non parasubordinate , imprenditrici ( per un periodo ridotto alla
metà)
In caso di più figli la domanda può essere fatta per ciascun figlio , l'importante e che si
posseggano, al momento della domanda, i requisiti di cui sopra.

3. Permessi 104
Il congedo parentale straordinario di 15 giorni con indennità al 50% è assicurato ai genitori
lavoratori per i figli disabili senza limite di età .
 E’ possibile per questi lavoratori assentarsi dal posto di lavoro senza che questo
comporti un inadempimento contrattuale nè conseguenze sul mantenimento del
posto di lavoro , purchè ne venga data comunicazione preventiva al datore di
lavoro.
 L’art. 23 prevede una estensione della durata dei permessi retribuiti legge 104
1992 per ulteriori 12 giornate complessive nei mesi di marzo e aprile 2020 ( la
bozza riportava invece “in ciascuno dei mesi”) . L’Inps accetterà le domande in
questo senso fino al raggiungimento del limite di spesa di oltre 500 milioni di euro.
Sono poi previsti anche strumenti quali la quarantena equiparata alla malattia ed il divieto
di licenziamento per Marzo e Aprile.

avvocato Maria Rosaria Bruno

By |2020-03-21T17:19:11+01:00Marzo 21st, 2020|Blog, l'esperto|0 Comments

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